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Imposta di Registro, come si calcola su locazione per più immobili?

lentepubblica.it • 28 Agosto 2017

locazioni breviCome si calcola l’imposta di registro per un contratto di locazione relativo a più immobili, solo alcuni dei quali assoggettabili alla cedolare secca?

 

Assunta F.

Imposta di Registro, come si calcola su locazione per più immobili?

Nel caso in cui un contratto di locazione abbia a oggetto sia immobili abitativi, per i quali è esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia immobili non soggetti al regime alternativo, l’imposta di registro deve essere assolta solo sui corrispettivi relativi a questi ultimi, determinata con esclusivo riferimento ai canoni relativi agli immobili esclusi dalla cedolare secca.

 

Qualora nel contratto sia indicato un canone unitario, l’imposta di registro è dovuta sulla quota di canone imputabile agli immobili per i quali non trova applicazione il regime sostitutivo e va calcolata in misura proporzionale alla rendita catastale (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 4.4).

 

L’imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal Dpr n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro). Ha il duplice scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica).

 

In generale devono essere registrati:

    • gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato
    • gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi
    • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
    • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

 

Sono esclusi dall’obbligo gli atti indicati nella tabella allegata al Dpr n. 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

 

Per una guida completa a Disdetta Contratto Affitto e Cedolare Secca potete leggere qui il nostro approfondimento.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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